venerdì 28 marzo 2008

A TUTELA DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE

Nel corso dell’incontro sui problemi della sicurezza svoltosi la sera del 26 Marzo, è stato diffuso il testo della p.d.l. elaborata dalla commissione Sicurezza della federazione Provinciale della destra, per ridare dignità allo status degli appartenenti alle Forze dell’Ordine.
“Il testo sarà sottoposto all’attenzione del candidato premier On.le Daniela Santanchè, nel corso della sua visita in Alessandria di Domenica 30 Marzo” ha detto il Portavoce Provinciale avv. Aldo Rovito, “sono sicuro che sarà una delle prime proposte che il Gruppo Parlamentare della DESTRA presenterà in Parlamento dopo le elezioni del 13 Aprile”

P.d.l. Norme a tutela degli appartenenti alle Forze dell’Ordine
(sintesi della relazione)
L’abolizione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale effettuata dall’art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n. 25 che ha abrogato l’art. 341 del codice penale che prevedeva tale ipotesi delittuosa e la puniva con la reclusione da sei mesi a due anni, ha avuto conseguenze deleterie per gli appartenenti alle Forze dell’ordine. ‘E vero che le norme che puniscono l’ingiuria e la minaccia consentirebbero, a querela di parte, la punizione di tali reati, pur commessi nei confronti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ma è del pari vero, come l’esperienza insegna, che solo la perseguibilità d’ufficio di tali reati è vera tutela di chi, spesso in condizioni difficili, compie, in divisa, il proprio dovere, a tutela della sicurezza dei cittadini e dello Stato e per la difesa della legalità e dell’ordine pubblico
Si propone pertanto di ripristinare, per una più valida tutela degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e limitatamente a questa categoria di pubblici ufficiali, il reato di oltraggio.
In secondo luogo, si invoca, da più parti la certezza e la effettività della pena. Pertanto nella presente proposta, pur fissandosi un limite minimo e massimo di pena inferiori a quelli previsti nell’originario testo dell’art. 341 c.p., si propone altresì che per questo reato e per quello previsto e punito dall’art. 337 c.p., non sia mai possibile concedere in alcun caso la sospensione condizionale della pena inflitta.
Proposta di legge
Art. 1 Nel Codice Penale, dopo l’art. 340, è inserito il seguente articolo:
“art. 341 - Chiunque offende l’onore o il prestigio di un appartenente all’Arma dei Carabinieri, ovvero al Corpo della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, o di un Corpo di Polizia Municipale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da un mese a un anno.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o telematica o con scritto o disegno, diretti all’appartenente a uno dei Corpi sopra indicati, e a causa delle sue funzioni.
Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone
Le pene inflitte per i reati previsto dal presente articolo e dall’art. 337 di questo codice, non possono mai essere condizionalmente sospese”.

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