lunedì 16 marzo 2009

Mutuo Sociale:potrebbe diventare realtà in Piemonte

Il Consigliere Comunale Aldo ROVITO, Segretario Provinciale de LA DESTRA,ha depositato presso la segreteria del Consiglio Comunale di Alessandria il progetto di legge regionale d'iniziativa del Comune di Alessandria, per facilitare l'accesso del risparmio alla proprietà della prima casa d'abitazione, attraverso il sistema del Mutuo Sociale.Se la proposta sarà approvata dal Consiglio Comunale di Alessandria, essa diverrà proposta di legge del Comune di Alessandria al Consiglio Regionale del Piemonte. Finalità della Legge è di dare una casa a chi non ce l'ha e non può permettersi i costi perversi di un mutuo bancario o di un canone di locazione usuraio. Con la originale formula del Mutuo Sociale (ideata dai giovani di "CasaPound" di Roma e fatta propria dal programma de LA DESTRA di Storace nel Congresso dello scorso Novembre), invece anche chi ha un basso reddito può accedere alla proprietà della casa, in quanto la rata mensile versata dagli assegnatari rappresenta una quota, in nessun caso superiore ad un quinto del reddito del nucleo familiare assegnatario del totale del debito - calcolato aggiungendo al costo di costruzione dell'alloggio la quota interessi sulla base del tasso ufficiale annualmente stabilito - ripartito secondo piani di ammortamento personalizzati, appunto, sulla base del reddito disponibile del nucleo familiare assegnatario e, se necessario, rimodulati secondo le variazioni del reddito di riferimento. Inoltre la proposta del Consigliere Rovito prevede anche che, in fase di realizzazione delle nuove costruzioni, siano privilegiati criteri di bioarchitettura tradizionale, a bassa densità abitativa,e siano applicate tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e siano previsti ampi spazi verdi comuni, attrezzati e fruibili dagli abitanti.Da precisare che la formula del Mutuo Sociale non rientra nel sistema di assistenza alloggiativa, sistema che, peraltro, rimane in vigore, ma presuppone un rapporto “vita natural durante” tra la famiglia proprietaria dell’alloggio costruito dal dipartimento per il Mutuo Sociale e il Dipartimento stesso e pertanto è applicabile solo ai cittadini italiani residenti nella Regione Piemonte da almeno 5 anni. Alleghiamo il testo integrale della proposta del Consigliere Rovito.

Proposta di legge Regionale di iniziativa del Comune di Alessandriaper facilitare l’accesso del risparmio alla proprietà della casa in attuazione dell’art. 47, Comma 2 della Costituzione, attraverso l’istituzione dei Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale.

Relazione al Progetto di Legge

Si è solennemente celebrato l’anno scorso il 60° anniversario della entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.
Sino ad oggi non è stato varato alcun provvedimento che abbia realmente garantito l’accesso del risparmio popolare alla proprietà della abitazione, come impone la Carta fondamentale del nostro Stato.
Occorre prendere altresì atto dell’emergenza casa, che, ancora di recente è stata denunciata da un rapporto dell’ANCE, elaborato su dati della Banca d’Italia in questi termini:”In Italia si fa più difficile comprarsi la casa, ma anche l’alternativa dell’affitto, e questo non lascia scampo a troppe persone a reddito basso e anche medio: per quasi il 2% delle famiglie con mutuo – la frangia più disagiata- il peso delle rate si sta avvicinando alla quota (insostenibile) della metà del reddito complessivo. Più precisamente, ipotizzando un periodo di ammortamento di 15 anni per le famiglie con reddito inferiore ai 12.00 euro l’anno il peso delle rate costituisce il 44,2% degli introiti (+ 11% rispetto al 2004). A trovarsi in tali condizioni è per l’esattezza l’1,7% delle famiglie con mutuo., ma< se i tassi saliranno ancora sarà presto raggiunta e superata la soglia del 2%.
I problemi però non riguardano solo le fasce dei percettori di redditi più bassi, perché le difficoltà investono anche le famiglie a medio reddito. Molti nuclei familiari che vivono in affitto trovano difficoltà a pagare il canone mensile. In generale il reddito medio delle famiglie in affitto è inferiore di circa il 40% rispetto a quello delle famiglie proprietarie, ma anche chi ha un reddito non modesto fatica a mantenersi l’alloggio in locazione.. Infatti nel periodo 1997/2007 l’incremento dei canoni è stato pari a circa il 50% nelle aree urbane e questo ha contribuito a peggiorare la situazione economica delle famiglie in affitto. Il canone medio annuo di affitto corrisposto dalle famiglie nel 2006 è stato pari a 4.120 Euro, pari al 19,4% del reddito medio familiare (che sale al 27,9% se si aggiungono le spese di condominio e quelle per il riscaldamento, il gas e l’acqua.
Ma nelle medie e grandi città l’incidenza dei canoni d’affitto, per i nuclei familiari compresi tra i 10.500 e i 21.500 euro annui nell’ipotesi più favorevole di locazioni ai canoni più bassi (rilevabili nelle zone più periferiche), inciderebbe per il 40,5% del reddito nelle grandi città e per il 33,6% nelle città intermedie. Mutuo impossibile, affitto proibitivo: come si fa a vivere? E si aggiunga che le famiglie in queste condizioni sono aumentate per la grave crisi finanziaria ed economica che, a far tempo dalla seconda metà dello scorso anno ha investito il nostro Paese e sono destinate ad aumentare almeno fino al 2010.
Occorre pertanto porre mano seriamente ad un progetto di attuazione del principio costituzionale richiamato in premessa, e cioè favorire nella nostra Regione l’effettivo accesso del risparmio delle famiglie piemontesi alla proprietà non speculativa dell’abitazione familiare.
Con la presente proposta di legge si intende impegnare la regione a costruire case da assegnare in proprietà a chi non ne possiede una. La famiglia, pagate le rate del Mutuo Sociale diventa proprietaria del 95% della casa. Il restante 5% rimane di proprietà della Regione che lo inserisce nel proprio patrimonio indisponibile.
Di fatto la casa acquistata con il Mutuo Sociale non si trasforma in capitale economico speculativo, ma adempie esclusivamente alla sua funzione naturale che è quella di dare un tetto alla famiglia: il proprietario infatti non potrà rivenderla, ipotecarla, affidarla a terzi.
La formula del Mutuo Sociale non rientra nel sistema di assistenza alloggiativa, sistema che, peraltro, rimane in vigore, ma presuppone un rapporto “vita natural durante” tra la famiglia proprietaria dell’alloggio costruito dal dipartimento per il Mutuo Sociale e il Dipartimento stesso e pertanto è applicabile ai cittadini italiani residenti nella Regione Piemonte da almeno 5 anni.
Una particolare attenzione è riservata nella p.d.l. a che, in fase di realizzazione delle nuove costruzioni, siano privilegiati criteri di bioarchitettura tradizionale, a bassa densità abitativa,e siano applicate tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e siano previsti ampi spazi verdi comuni attrezzati e fruibili dagli abitanti.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria sarà a carico dell’impresa costruttrice, la quale avrà come contropartita la disponibilità di parte dei locali destinati ad uso commerciale previsti dal progetto di edificazione del nuovo insediamento, locali che l’impresa potrà gestire in proprio o immettere liberamente sul mercato.

In attuazione della presente Legge tutto il patrimonio immobiliare “utile” costituito da terreni ovvero da stabili già costruiti, ma non occupati, sarà iscritto con la Legge Regionale di Bilancio nel patrimonio dei Dipartimenti per il Mutuo Sociale.

Progetto di Legge
Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione dell’art. 47, Comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, presso ciascuna delle Aziende Territoriali per la Casa (A.T.C.) di cui all’art. 3 della L.R. n. 11/1993 e s.m.i. sono istituiti i Dipartimenti Regionali per il Mutuo sociale, di seguito denominati Dipartimenti dotati di propria autonomia, secondo quanto disposto dal successivo articolo 3, comma 2, con specifiche funzioni atte a garantire la realizzazione e la vendita, con la formula del Mutuo Sociale, di manufatti di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa.
2.
Tutto il patrimonio immobiliare destinato all'assistenza abitativa deve entrare nella sfera della proprietà dei legittimi assegnatari, attraverso assegnazioni, per gli stabili di nuova costruzione, ovvero attraverso cessioni, così come disposto dall'articolo 6, con la formula del Mutuo Sociale.
Art. 2
(Principi, funzioni e compiti)
1.
I Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale sono muniti di completa autonomia finanziaria, gestionale e di bilancio rispetto ad altri dipartimenti e enti regionali. Tutti i beni demaniali trasferiti alla Regione, dovranno annualmente essere iscritti nello stato patrimoniale dei dipartimenti, con la legge di bilancio regionale. Ai dipartimenti è concessa facoltà di reperire fondi anche dal mercato privato ovvero da aziende pubbliche, per mezzo di convenzioni, sponsorizzazioni ed analoghe formule contrattuali, secondo la logica dell'integrazione tra settori pubblico e privato.
2.
Le procedure di evidenza pubblica dovranno costituire, per le aziende appaltatrici, semplice prestazione di servizi. In nessun caso gli aggiudicatari del bando entrano in possesso del manufatto edile, che invece è iscritto nell'attivo patrimoniale del dipartimento. La procedura di aggiudicazione non potrà prevedere ribassi, in quanto il valore del manufatto dovrà coincidere con il suo prezzo di costo - calcolato sulla base del costo di materiali di qualità e di mano d'opera qualificata - e dovrà tener conto unicamente della rispondenza del progetto ai principi di cui alla presente legge, della capacità realizzativa e innovativa dell'impresa, dell'impatto occupazionale e ambientale e di altri criteri stabiliti di volta in volta.
Le opere di urbanizzazione primaria sono a carico della Impresa costruttrice, alla quale viene assegnata, a copertura di tali spese, la proprietà di parte dei locali commerciali previsti dal progetto. Qualora l’Impresa non intenda mantenere la proprietà di tali locali, essi potranno essere ceduti sul libero mercato, con l’unico vincolo della destinazione d’uso prevista originariamente in sede di progettazione. Al termine della costruzione di tutti i locali commerciali individuati dal progetto, verranno assegnati con il vincolo della destinazione stabilita, in sede di aggiudicazione, secondo le indicazioni del comune su cui l'immobile insiste.
3.
Ai Dipartimenti Regionali per il Mutuo Sociale, per il miglior conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, sono altresì assegnate le seguenti funzioni:
ricerca, recupero e riqualificazione di edifici, di proprietà dello Stato e degli enti locali, in stato di abbandono o illegalmente occupati;
sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura tradizionale con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densità abitativa anche con ipotesi di sostituzione edilizia ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilità e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative, anche in collaborazione con università, istituti culturali e di ricerca pubblici e privati e con gli ordini professionali;
studio, progettazione e realizzazione urbanistico - edilizia, manutentivo - gestionale e di assetto territoriale su incarico di enti pubblici e di privati.
4.
I quartieri di nuova costruzione dovranno rispondere a criteri di bioarchitettura tradizionale, a bassa densità abitativa, con tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili e spazi comuni da destinare ad aree verdi attrezzate fruibili dagli abitanti.

Art. 3
(Requisiti soggettivi)
1.
I Dipartimenti Regionali per il Mutuo sociale hanno lo scopo di garantire il diritto alla proprietà della casa a tutti coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
a)
Cittadinanza italiana;
b)
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, da almeno dieci anni, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo comune;
c)
mancanza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto su qualsiasi alloggio sul territorio nazionale, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità.
2.
Resta inteso che per le categorie di cittadini privi dei requisiti enunciati, restano in vigore tutte le altre forme di assistenza alloggiativa.
3.
L' accesso al Mutuo Sociale si effettua in base ad una graduatoria che verrà compilata dal Dipartimento regionale per il Mutuo sociale. Restando fermo il principio che il criterio di accesso è quello di non essere proprietari di altro immobile, le graduatorie che verranno stilate adotteranno il principio di priorità per le situazioni di disagio immediato. Avranno la precedenza i non proprietari con sfratto esecutivo e la graduatoria sarà stilata, garantendo il principio di priorità all'accesso partendo dalle fasce sociali economicamente svantaggiate, secondo le norme di cui al regolamento d’attuazione che dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 4
(Mutuo sociale)
1.
Le competenze in materia dei Comuni e degli ATC di cui alla L.R. n. 11/1993 e s.m.i. rimangono invariate.
2.
La formula dell'assegnazione subisce invece una radicale modificazione, in quanto l’assegnazione costituisce un vero e proprio passaggio di proprietà.
2.
La rata mensile versata dagli assegnatari rappresenta una quota, in nessun caso superiore ad un quinto del reddito del nucleo famigliare assegnatario del totale del debito - calcolato aggiungendo al costo di costruzione dell'alloggio la quota interessi sulla base del tasso ufficiale annualmente stabilito - ripartito secondo piani di ammortamento personalizzati, appunto, sulla base del reddito disponibile del nucleo familiare assegnatario e, se necessario, rimodulati secondo le variazioni del reddito di riferimento.
3.
Se tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare risultano disoccupati, la famiglia può dichiarare lo stato di “totale disoccupazione” ed il pagamento delle rate viene sospeso senza che si perda il diritto di proprietà. La famiglia riprenderà il pagamento delle rate quando tornerà ad avere introiti economici.
4.
Estinto il finanziamento, il novantacinque per cento dell'alloggio entra nella piena disponibilità della famiglia assegnataria; il restante cinque per cento resta di proprietà del dipartimento, il quale provvede ad iscriverlo in bilancio quale attività patrimoniale indisponibile. La quota di proprietà del dipartimento tuttavia costituisce vincolo nei confronti degli assegnatari, i quali, in alcun modo, possono alienare, affittare, concedere, a qualsiasi titolo, a terzi, prestare in garanzia o ipotecare l'immobile.
5.
L'immobile ottenuto con la formula del Mutuo sociale è economicamente inerte. I successivi passaggi che caratterizzeranno la vita del bene saranno sempre soggetti a verifica da parte del dipartimento, secondo quanto disposto dal regolamento attuativo.
Art. 5
(Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio con la formula Mutuo Sociale)
1.
L'assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ottenuto con la formula Mutuo Sociale decade automaticamente dall' assegnazione ed il contratto di locazione è risolto di diritto, con restituzione all'assegnatario del capitale versato fino a quel momento con le rate di Mutuo sociale e conseguente rientro da parte del Dipartimento regionale per il Mutuo sociale nella totale disponibilità dell'alloggio, al momento dell'accertamento da parte dell'ente gestore di una delle seguenti condizioni:
a)
aver ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b)
non abitare stabilmente l'alloggio assegnatogli, salvo il caso in cui l'ente gestore non lo autorizzi per gravi motivi;
c)
aver mutato la destinazione d'uso dell'alloggio;
d)
svolgere nell'alloggio attività illecite, accertate sulla base delle risultanze dell'autorità giudiziaria competente;
e)
mancato pagamento della quota di Mutuo sociale in presenza di introiti economici accertati;
f)
essere diventato proprietario anche in parte di altro immobile destinato ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale.
Art. 6
(Alienazione del patrimonio immobiliare regionale)
1.
L'intero patrimonio immobiliare regionale deve essere alienato con la formula del Mutuo Sociale, ai legittimi assegnatari, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto art. 3. Il prezzo di vendita sarà calcolato decurtando dal valore dell'immobile, l'ammontare di quanto già versato a titolo di canone. L'importo eventualmente residuo, sarà ripartito in rate mensili secondo il meccanismo previsto dall'articolo 4.