martedì 10 novembre 2009

A proposito di aziende in crisi e di licenziamenti

Di ritorno dalla seconda conferenza programmatica de LA DESTRA svoltasi a Pomezia, ci immergiamo nella dura realtà del momento: aziende (anche pubbliche) in crisi, riduzioni di personale, licenziamenti. Per carità nulla da eccepire, nell’ottica del libero mercato. Ma, intanto, vorrei domandare una cosa: è dall’inizio del secolo che tutti, politologi, commentatori, politici,ecc., ci imbottiscono la testa oltre che le orecchie con lo slogan della fine delle ideologie del passato, ma se così è, come mai, l’unica ideologia sopravvissuta ed anzi apparentemente vincente è quella del liberalismo? Una ideologia, nata, ricordiamocelo, nell’ottocento, in quell’ottocento, nel quale le condizioni dei lavoratori e delle loro famiglie erano quelle così abilmente descritte da Charles Dickens nei suoi romanzi. Nel secolo successivo, il cosiddetto “secolo breve”, si tentò di correggere quelle distorsioni, anzi quelle aberrazioni: nacquero in Europa, variamente modulate, le prime forme di Welfare, in parte importate negli USA dalla politica economica del Presidente Roosvelt. Ma la forza delle Lobbies finanziarie, impedì l’avverarsi del sogno di Ezra Pound di costruire “case con pietra solida” senza usura: la seconda guerra mondiale, i suoi tragici esiti, misero in crisi il modello europeo di terza via. Nel 1989, il crollo del muro di Berlino poneva fine definitivamente ad ogni illusione di un comunismo autoriformatosi nella glasnost e nella libertà; così oggi siamo ritornati, pur nell’epoca della globalizzazione e della tecnologia avanzata, alla più cruda applicazione delle leggi di mercato.
NON CI STIAMO! Per noi il lavoratore NON ‘E UN COSTO DELLA PRODUZIONE: è una ricchezza per l’azienda ed un valore aggiunto per la società: Licenziare un lavoratore non diminuisce i costi aziendali: IMPOVERISCE la comunità. Dobbiamo partire da qui per affermare un nuovo modello economico, in cui i lavoratori siano chiamati a partecipare alla gestione e agli utili delle aziende,in cui il lavoro non sia considerato più un semplice costo di produzione da comprimere a tutti i costi, ma il mezzo con il quale l’uomo esplicita la propria personalità a beneficio dell’intera comunità, ricordandoci che il lavoro è per l’uomo, e non l’uomo per il lavoro.
N. B. Ogni riferimento a fatti reali e locali è interamente voluto. Aggiungiamo che nella recente crisi finanziaria, le responsabilità dei dirigenti delle banche, delle finanziarie, dei trusts (anche noi usiamo l’inglese!) sono state ben accertate, ma nessuno ha pagato, anche attenuatasi la bufera, si sono riaumentati stipendi e benefits (aridagli con l’inglese!): bene pensiamo che, per risanare l’economia un licenziamento collettivo di dirigenti (anche di società pubbliche) sia quanto mai necessario! Aldo Rovito

Rovito chiede l'istituzione del Garante dei diritti dei detenuti presso il Comune di Alessandria

CITTA’ DI ALESSANDRIA
Consiglio Comunale

Il sottoscritto Consigliere,
premesso che:

-il pieno rispetto della persona umana e la esigibilità dei suoi diritti fondamentali sono principi basilari della Costituzione della Repubblica;

-la garanzia del rispetto e della tutela di tali principi deve, conformemente all’art. 27 della Costituzione, riguardare anche chi ha violato le leggi;

-in tale spirito si è affermato anche a livello europeo l’esigenza di dare vita ad una figura che si ponga quale promotore dei diritti di cittadinanza attiva delle persone private a qualunque titolo della libertà personale, mentre la Convenzione dell’ONU contro la tortura del 1987, cui anche l’Italia ha aderito, impone a tutti gli Stati firmatari di dotarsi di uno strumento che nel solco dell’Ombudsman della tradizione anglosassone operi nell’ambito penitenziario;

-a livello nazionale sono state presentate diverse proposte di legge al riguardo sia nella precedente legislatura che nell’attuale, ma non si è andati oltre l’esame in Commissione;

-a livello Regionale e Comunale invece sono stati istituiti e nominati i Garanti dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nella Regione Lazio, che è stata la prima ad istituire (L. R. 17.09.2003) l’”Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” ed a nominare il Garante, seguita dalle Regioni Campania, Lombardia, Marche e Sicilia, altrettanto è avvenuto nei Comuni di Bergamo, Bologna, Brescia, Ferrara, Firenze, Nuoro, Pisa, Pescara, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, San Severo, Sulmona, Sassari e Torino e nelle Province di Ferrara, Lodi, Milano e Roma.

-il nostro Comune è sede di due Istituti Penitenziari, dei quali in diverse occasioni, sia in relazione alle condizioni generali di vita dei detenuti che in particolare per l’esercizio del diritto allo studio, il Consiglio Comunale e la Commissione per le Politiche Sociali si sono occupati;

-il sostegno anche alle persone che hanno violato le leggi rientra nello spirito non solo dello Statuto del Comune di Alessandria, ma anche della “Alessandrinità” in sè e per sé intesa, se è vero come è vero che, ad opera del Rattazzi (più noto per le vicende del nostro Risorgimento che portarono all’Unità d’Italia), Alessandria conobbe l’Istituto dell’Avvocatura dei Poveri;

PROPONE
con l’approvazione della delibera di seguito estesa, la istituzione nell’ambito del Comune di Alessandria del Garante dei diritti dei cittadini sottoposti a misure restrittive della libertà personale.
Tale figura per le funzioni affidategli (promozione della cultura dell’umanizzazione della pena, promozione di iniziative d’intesa con gli Enti competenti per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute o limitate nella libertà personale, osservazione, vigilanza e segnalazione di ogni eventuale criticità alle competenti autorità), non solo deve essere rigorosamente super partes, ma deve anche possedere acclarata competenza nel campo delle scienze giuridiche, sociali e nella tutela dei diritti, oltre che conoscenza delle realtà penitenziarie cittadine.
Alessandria 22 Ottobre2009

Il Consigliere Comunale Aldo Rovito

Proposta di Delibera di iniziativa consiliare

Avente ad oggetto: Istituzione nell’ambito del Comune di Alessandria dell’Ufficio del Garante dei diritti dei cittadini privati della libertà personale




Art. 1- Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini sottoposti a misure restrittive della libertà personale

‘E istituito nell’ambito del Comune di Alessandria il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, al fine di tutelare, in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza comunale, i diritti di tali persone.

Art. 2. – Funzioni del Garante

1. Il Garante:
a) promuove l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private delle libertà personali residenti o dimoranti nel territorio comunale di Alessandria con particolare riferimento ai diritti fondamentali alla casa, al lavoro, alla formazione, alla tutela della salute, allo sport, per quanto attiene alle attribuzioni e alle competenze del Comune, e tenuto conto della loro condizione di restrizione;
b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a);
d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria.
2. I soggetti nei confronti dei quali il Garante espleta le sue funzioni sono: le persone ristrette negli Istituti Penitenziari, quelle in in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato di arresto o di fermo, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 3 - Nomina e durata

1. Il Garante è nominato dal Sindaco con proprio decreto, previa consultazione con la Conferenza dei Capigruppo, e previo svolgimento delle procedure previste dall’art.65 del Regolamento del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. Il Garante resta in carico per cinque anni. L’incarico è rinnovabile per non più di una volta.

Art. 4 – Requisiti per la nomina. Incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone dotate di indiscussa e acclarata competenza nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale e di esperienza acquisita nella tutela dei diritti, e che offrano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare con efficacia le proprie funzioni.
2. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Parlamento, Ministro, Consigliere o Assessore Comunale, Provinciale o Regionale, nonché di Amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica o di ente o associazione che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi dal Comune.
3. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo o subordinato.

Art. 5 – Relazione agli organi del Comune

1. Entro il 30 Marzo di ogni anno il Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti al Sindaco e, in apposita seduta, al Consiglio Comunale.
2. Copia della relazione annuale del Garante viene inviata a tutti i responsabili delle strutture di cui all’art. 3, comma 2.
3. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi all’Amministrazione Comunale di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all’art. 2.

Art. 6 – Struttura, personale e indennità

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Garante ha diritto a percepire, per tutto il periodo durante il quale esercita il suo mandato, una indennità pari al 50% di quella spettante al Sindaco.

Art. 7 – Norme transitorie e finaliIl Garante nominato per la prima volta a seguito della approvazione della presente delibera cessa dal proprio incarico contemporaneamente alla cessazione del mandato del Sindaco, e tale nomina è da ritenersi non produttiva di effetti ai fini di cui all’art. 3, Comma 2 della presente del